Art. 5.
(Divieto di posizioni dominanti lesive
del pluralismo).

      1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme

 

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evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto:

          a) la costituzione, il mantenimento o l'abuso di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati o collegati;

          b) la costituzione o il mantenimento di una posizione lesiva del pluralismo da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati o collegati.

      2. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate nel settore delle comunicazioni sonore e televisive si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere a un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessano tali soggetti. Quando tra i diversi soci esistono accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
      3. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, quando ricorre una delle seguenti situazioni:

          a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, ha la possibilità di esercitare

 

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la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o di revocare la maggioranza degli amministratori;

          b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario od organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

          1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

          2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

          3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

          4) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario;

          5) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.